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REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 549

Rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali. (024U0549)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretate e decretiamo:

Art. 1




Nelle città, che sono sede di Facoltà medico-chirurgiche gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiore a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.

Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali, che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento dal Ministro della pubblica istruzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.