stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 549

Rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali. (024U0549)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1924
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretate e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nelle citta', che sono  sede  di  Facolta'  medico-chirurgiche  gli
ospedali aventi una complessiva media giornaliera di  ricoverati  non
superiore a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei
bisogni dell'insegnamento. 
 
  Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali,
che abbiano una media giornaliera di ricoverati  superiore  a  quella
anzidetta,   quando   cio'   sia   richiesto,   per    le    esigenze
dell'insegnamento dal Ministro della pubblica istruzione. 
 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte  le
altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome adempiono ai fini
dell'assistenza ospedaliera.