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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3258

Regolamenti concernenti l'Opera nazionale per i combattenti. (023U3258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1924, ad eccezione del Regolamento personale che entra in vigore il 1/04/1924. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1970, col quale fu istituita l'Opera nazionale per i combattenti;
Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera predetta, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e modificato con decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 581; con Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1637 e con l'art. 6 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 700;
Visto il regolamento per la costituzione e funzionamento presso l'Opera medesima, del Collego arbitrale centrale e dei collegi arbitrali provinciali, approvato con Nostro decreto 22 agosto 1919, n. 612;
Ritenuta la necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nei regolamenti predetti e di emanare il regolamento organico e quello pel trattamento di quiescenza del personale dell'Opera;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvati i seguenti regolamenti annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

b) regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei collegi arbitrali provinciali;

c) regolamento pel personale dell'Opera;

d) regolamento pel trattamento di quiescenza del personale e Cassa di previdenza.