stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3257

Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio. (023U3257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1924 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e relativo regolamento;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, per il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ed il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923 relativo alle norme di applicazione dell'art. 76;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e all'art. 79 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, sono applicate le disposizioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806 e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Inoltre, l'impiego loro conferito può essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado e al proprio incarico, osservate le modalità fissate dall'art 4 del decreto del Ministro della guerra in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui l'Ufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile l'ufficiale stesso anche al servizio sedentario a giudizio dei competenti collegi medici.