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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3257

Stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio. (023U3257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei pieni poteri conferiti al  Governo  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del Regio esercito e della Regia marina e relativo regolamento; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  del  Regio
esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n.  1032,  per  il
mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari  invalidi  di
guerra; 
 
  Visto il R. decreto  12  luglio  1923,  n.  1491,  per  la  riforma
tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ed  il
decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923  relativo
alle norme di applicazione dell'art. 76; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario
in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 e all'art.
79 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualunque sia la categoria
dalla quale provengono, sono applicate le disposizioni stabilite  per
gli ufficiali in servizio attivo permanente  dalla  legge  18  luglio
1912, n. 806 e dal relativo regolamento e successive modificazioni. 
 
  Inoltre, l'impiego loro conferito puo' essere tolto o sospeso: 
 
    a) quando il  rendimento  sia  giudicato  non  corrispondente  al
proprio grado e al proprio incarico, osservate le  modalita'  fissate
dall'art 4 del decreto del Ministro della guerra in data 12  dicembre
1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto
12 luglio 1923, n. 1491; 
 
    b) per il sopraggiungere di una infermita' diversa da quella  per
cui  l'Ufficiale  fu  dichiarato  invalido  o  per  aggravamento   di
quest'ultima infermita' si' da  rendere  inabile  l'ufficiale  stesso
anche al  servizio  sedentario  a  giudizio  dei  competenti  collegi
medici.