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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3227

Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma. (023U3227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per la marina e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La carica di maestro d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, di cui all'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, è abolita ed è sostituita dalla carica di «Maestro di scherma», col grado unico di sottotenente.

La categoria degli ufficiali subalterni, di cui all'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quindi così modificata, in relazione alla tabella 53 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ufficiali subalterni: Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma.