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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3227

Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma. (023U3227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-3-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel
Regio esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante  lo
stato   dei   sottufficiali   del   Regio   esercito   e   successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento
del Regio esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello per la marina  e  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La carica di maestro d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, di cui  all'art.
1 del R.  decreto  16  ottobre  1919,  n.  1986,  e'  abolita  ed  e'
sostituita dalla carica di «Maestro di scherma», col grado  unico  di
sottotenente. 
 
  La categoria degli ufficiali subalterni, di cui all'art. 5  del  R.
decreto 7 gennaio  1923,  n.  12,  e'  quindi  cosi'  modificata,  in
relazione alla tabella 53 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Ufficiali subalterni: Tenente, sottotenente, maestro  direttore  di
banda, maestro di scherma.