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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3224

Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (023U3224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1924 al: 5-8-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi successive;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Visto il Regio decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito;
Visto il Codice penale pel Regio esercito;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il parere dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli arruolati nell'Esercito, che siano muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente o superiore, e che abbiano i necessari requisiti morali, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e di rivestire, qualora riescano idonei, il grado di ufficiale di complemento anche in tempo di pace.