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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3222

Modificazione dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, istituente una Commissione speciale per i ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale colle quali fissa il nolo per gli emigranti. (023U3222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1924 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuto che allo scopo di ottenere una rapida decisione delle divergenze inerenti alla fissazione di prezzo dei noli di terza classe per il trasporto transoceanico degli emigranti, sia opportuno istituire una speciale Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al terzo e quarto comma dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, è sostituito quanto appresso:

«Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dal Commissariato ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita: Presidente: un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato di volta in volta dal primo presidente della Corte medesima; membri: un componente del Consiglio superiore dell'emigrazione, che non sia rappresentante di emigranti, un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante di armatori, designati dai rispettivi presidenti.
Due funzionari superiori, uno del Commissariato generale dell'emigrazione e uno della marina mercantile interveranno nella Commissione come esperti, senza diritto a voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Commissariato della marina mercantile ed uno del Commissariato generale dell'emigrazione di grado non inferiore a primo segretario.

«Il reclamo dovrà essere presentato dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della notizia di determinazione del nolo.

«La Commissione farà la sua proposta motivata al Ministro per gli affari esteri che deciderà in modo definitivo».

Resta abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Revel.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 251. - Granata.