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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3222

Modificazione dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, istituente una Commissione speciale per i ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale colle quali fissa il nolo per gli emigranti. (023U3222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-3-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205; 
 
  Ritenuto che allo scopo di  ottenere  una  rapida  decisione  delle
divergenze inerenti alla fissazione  di  prezzo  dei  noli  di  terza
classe per il trasporto transoceanico degli emigranti, sia  opportuno
istituire una speciale Commissione; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  esteri,  Presidente   del
Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Al terzo e quarto  comma  dell'art.  31  del  R.  decreto-legge  13
novembre 1919, n. 2205, e' sostituito quanto appresso: 
 
  «Il vettore che  non  sia  soddisfatto  del  nolo  determinato  dal
Commissariato ha facolta' di ricorrere ad  una  Commissione  speciale
cosi' costituita: Presidente: un presidente di sezione della Corte di
cassazione, designato di volta in volta dal  primo  presidente  della
Corte  medesima;  membri:  un  componente  del  Consiglio   superiore
dell'emigrazione,  che  non  sia  rappresentante  di  emigranti,   un
componente del Consiglio superiore della marina  mercantile  che  non
sia rappresentante di armatori, designati dai rispettivi  presidenti.
Due   funzionari   superiori,   uno   del   Commissariato    generale
dell'emigrazione e uno della  marina  mercantile  interveranno  nella
Commissione  come  esperti,  senza  diritto  a  voto.  Fungeranno  da
segretari un funzionario del Commissariato della marina mercantile ed
uno  del  Commissariato  generale  dell'emigrazione  di   grado   non
inferiore a primo segretario. 
 
  «Il reclamo dovra' essere presentato dall'interessato  entro  dieci
giorni dal ricevimento della notizia di determinazione del nolo. 
 
  «La Commissione fara' la sua proposta motivata al Ministro per  gli
affari esteri che decidera' in modo definitivo». 
 
  Resta abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che
sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi'  23  febbraio
1924. 
 
    Atti del Governo, registro 221, foglio 251. - Granata.