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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3208

Applicazione dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni e modificazioni al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica. (023U3208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità di stabilire le opportune norme per il collocamento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del personale ex combattente, avente titolo a passaggio di ruolo a termini dell'art. 47 del precitato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per l'applicazione al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, degli articoli 11 e 12 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896, e dell'articolo 1, lettera a), ed ultimo comma del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2450, il Consiglio di amministrazione del Ministero stesso formerà le tre seguenti graduatorie:

a) la prima tra gli impiegati e gli agenti di ruolo, provvisti di licenza di scuola media superiore;

b) la seconda fra gli agenti subalterni di ruolo, eccettuati gli operai telegrafici e telefonici, provvisti di licenza di scuola media inferiore;

c) la terza fra gli operai telegrafici e telefonici provvisti di licenza di scuola media inferiore.