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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3208

Applicazione dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni e modificazioni al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica. (023U3208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-3-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14  giugno  1923,
n. 1896; 27 settembre 1923, n. 2450, e 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Ritenuta la necessita' di  stabilire  le  opportune  norme  per  il
collocamento nei ruoli organici dell'Amministrazione  delle  poste  e
dei telegrafi del personale ex combattente, avente titolo a passaggio
di ruolo a termini dell'art. 47 del precitato R. decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei  Ministri
e coi Ministri per le finanze e per la  giustizia  e  gli  affari  di
culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per l'applicazione al  personale  dipendente  dal  Ministero  delle
poste e dei telegrafi dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre  1922,
n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, degli articoli 11 e
12 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896, e dell'articolo 1, lettera
a), ed ultimo comma del R. decreto 27 settembre  1923,  n.  2450,  il
Consiglio di amministrazione del Ministero  stesso  formera'  le  tre
seguenti graduatorie: 
 
    a) la prima tra gli impiegati e gli agenti di ruolo, provvisti di
licenza di scuola media superiore; 
 
    b) la seconda fra gli agenti subalterni di ruolo, eccettuati  gli
operai telegrafici e telefonici, provvisti di licenza di scuola media
inferiore; 
 
    c) la terza fra gli operai telegrafici e telefonici provvisti  di
licenza di scuola media inferiore.