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REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3205

Istituzione di Regi commissari alla presidenza dei Regi istituti nautici. (023U3205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, che stabilisce il nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Avvenuta la vacanza nella sede di un istituto nautico del proprio capo, il Ministro per la Marina, qualora non creda utile di trasferirvi, per domanda o d'ufficio, altro capo di istituto, convoca, a norma dell'art. 19 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, la Giunta del consiglio della istruzione nautica perché designi gl'insegnanti i quali, trovandosi nelle condizioni prescritte, abbiano le attitudini all'ufficio direttivo resosi vacante. A tal fine la Giunta compilerà un apposito elenco in ordine di merito.

La scelta del capo di istituto da nominare è fatta dal Ministro per la marina fra gli insegnanti compresi nel detto elenco.