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REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3205

Istituzione di Regi commissari alla presidenza dei Regi istituti nautici. (023U3205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n.  2557,  che  stabilisce  il
nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina  di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Avvenuta la vacanza nella sede di un istituto nautico  del  proprio
capo,  il  Ministro  per  la  Marina,  qualora  non  creda  utile  di
trasferirvi,  per  domanda  o  d'ufficio,  altro  capo  di  istituto,
convoca, a norma dell'art. 19 del R.  decreto  21  ottobre  1923,  n.
2557, la  Giunta  del  consiglio  della  istruzione  nautica  perche'
designi  gl'insegnanti   i   quali,   trovandosi   nelle   condizioni
prescritte,  abbiano  le  attitudini  all'ufficio  direttivo   resosi
vacante. A tal fine la Giunta compilera' un apposito elenco in ordine
di merito. 
 
  La scelta del capo di istituto da nominare e'  fatta  dal  Ministro
per la marina fra gli insegnanti compresi nel detto elenco.