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REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 3202

Modificazioni all'allegato n. 6 delle Condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari relativamente agli scali marittimi di Genova. (023U3202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;
Visto l'art. 4 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, relativamente agli scali marittimi di Genova, sono apportate le modificazioni ed aggiunte sotto indicate:

Art. 49. - È sostituito dal seguente:

«Art. 49. - Norme particolari per lo scalo di Genova Molo Vecchio.
Il carico, lo scarico, il deposito delle merci nei magazzini e nelle calate del Molo Vecchio e la presa e consegna a bordo delle navi ed altri natanti, hanno luogo a cura del concessionario esercente i detti magazzini e calate, in relazione alle discipline e tariffe delle operazioni portuarie, emanate dal Consorzio autonomo del porto di Genova. Agli effetti della tassazione le operazioni di carico e scarico si considerano eseguite dalle parti».

Art. 52. - Nel punto e), alle parole «le stesse materie indicate nel precedente comma d)», sono sostituite quelle: «tutte le merci contemplate nelle categorie dalla 1ª alla 6ª».

Art. 53. - Sono soppresse le parole «in arrivo allo scalo di Genova Molo Vecchio ed a quelle».

Quadro delle abilitazioni relative allo scalo di Genova piazza Caricamento. Per le merci a piccola velocità ed in piccole partite, tanto in partenza quanto in arrivo, sono soppresse le indicazioni a (8) e a (7). Sono pure soppressi il richiamo (8) nelle rimanenti abilitazioni e la relativa nota in calce alla pagina. Nelle colonne relative all'accettazione e ricevimento merci per categorie dell'allegato 7, sono soppresse le parole «come a S. Limbania - Magazzino Doria», ed è sostituita ad esse l'indicazione «1 a 6».