stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 3202

Modificazioni all'allegato n. 6 delle Condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari relativamente agli scali marittimi di Genova. (023U3202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 5-3-1924
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le condizioni e tariffe per  i  trasporti  delle  cose  sulle
Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto 12 novembre  1921,  n.
1585; 
 
  Visto l'art. 4 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12
settembre 1915, n. 1888; 
 
  Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nell'allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti  delle
cose sulle Ferrovie dello Stato, relativamente agli  scali  marittimi
di  Genova,  sono  apportate  le  modificazioni  ed  aggiunte   sotto
indicate: 
 
  Art. 49. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 49. - Norme particolari per lo scalo di Genova Molo  Vecchio.
Il carico, lo scarico, il deposito delle merci nei magazzini e  nelle
calate del Molo Vecchio e la presa e consegna a bordo delle  navi  ed
altri natanti, hanno luogo a  cura  del  concessionario  esercente  i
detti magazzini e calate, in  relazione  alle  discipline  e  tariffe
delle operazioni portuarie, emanate dal Consorzio autonomo del  porto
di Genova. Agli effetti della tassazione le operazioni  di  carico  e
scarico si considerano eseguite dalle parti». 
 
  Art. 52. - Nel punto e), alle parole «le  stesse  materie  indicate
nel precedente comma d)», sono sostituite  quelle:  «tutte  le  merci
contemplate nelle categorie dalla 1ª alla 6ª». 
 
  Art. 53. - Sono soppresse le parole «in arrivo allo scalo di Genova
Molo Vecchio ed a quelle». 
 
  Quadro delle abilitazioni relative  allo  scalo  di  Genova  piazza
Caricamento. Per le merci a piccola velocita' ed in piccole  partite,
tanto in partenza quanto in arrivo, sono soppresse le  indicazioni  a
(8) e a (7). Sono pure soppressi  il  richiamo  (8)  nelle  rimanenti
abilitazioni e la relativa nota in calce alla pagina.  Nelle  colonne
relative  all'accettazione  e   ricevimento   merci   per   categorie
dell'allegato 7, sono soppresse le  parole  «come  a  S.  Limbania  -
Magazzino Doria», ed e' sostituita ad esse l'indicazione «1 a 6».