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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3047

Riforma della legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (023U3047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1924 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, è aggiunto il seguente penultimo comma:

«Uguale facoltà, è attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.
L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri».