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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3047

Riforma della legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (023U3047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-2-1924
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduta la legge 29 marzo 1903, n. 103,  nonche'  il  R.  decreto  4
febbraio 1923, n. 253; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 1 della legge 29  marzo  1903,  n.  103,  e'  aggiunto  il
seguente penultimo comma: 
 
  «Uguale facolta', e' attribuita alle Provincie per i servizi di cui
ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.
L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte  delle  Provincie
sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti  agli  organi
del Comune quelli della  Provincia  ed  equiparate  le  Provincie  ai
Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri».