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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2960

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. (023U2960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal:  21-1-1924 al: 31-3-1957
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1923, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;
2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

4° essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti, di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

5° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale; e nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, numero 2401.

Il ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.