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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2960

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. (023U2960)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal: 21-1-1924
al: 31-3-1957
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1923, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari  esteri,
Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per
le finanze, di concerto con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato e'  necessario
soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
  1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici; 
 
  2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce  il  concorso,
l'eta' di diciotto anni e non aver superato, alla stessa data, l'eta'
stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione; 
 
  3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e  politica,
da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione; 
 
  4° essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti  dalle
norme  vigenti,  di  tutti  gli  altri  requisiti   stabiliti   dagli
ordinamenti di ciascuna amministrazione; 
 
  5° essere di sana e robusta costituzione ed  esente  da  difetti  o
imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; 
 
  6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso. 
 
  Ai fini del presente decreto sono  equiparati  ai  cittadini  dello
Stato,  gli  italiani  non  regnicoli,  e  coloro  pei   quali   tale
equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta  in
virtu' di decreto  Reale;  e  nulla  e'  innovato  alle  disposizioni
concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi  della
Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti  1°  giugno
1919, n. 931, e 6 novembre 1919, numero 2401. 
 
  Il ministro, con decreto non motivato e insindacabile, puo'  negare
l'ammissione al concorso.