stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2909

Disposizioni concernenti gli esami di Stato. (023U2909)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-1924 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tabella annessa al presente decreto determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, di cui all'art. 5 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 4 del precitato decreto, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreti Reali.

Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato, salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto.