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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2909

Disposizioni concernenti gli esami di Stato. (023U2909)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Nostro  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quelli per la  giustizia  e  gli
affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tabella annessa al presente decreto determina le professioni per
esercitare le quali e' necessario superare l'esame di Stato,  di  cui
all'art. 5 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le  lauree
o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. 
 
  L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e  gli
Istituti superiori potranno conferire, a norma  dell'articolo  4  del
precitato decreto, agli effetti della eventuale ammissione agli esami
di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   di   ciascuna   delle
professioni  di  cui  alla  predetta   tabella,   sara'   determinata
successivamente per decreti Reali. 
 
  Nessuno  puo'  essere   iscritto   negli   albi   per   l'esercizio
professionale se non abbia superato il  rispettivo  esame  di  Stato,
salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto.