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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2726

Modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori. (023U2726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre  1921,  n.  1604,  25  aprile
1922, n. 557, e 7 giugno 1923, n. 1450; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  per  l'economia  nazionale,  di
concerto col Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro  per
l'interno, e con i Ministri per la marina, per  la  giustizia  e  gli
affari di culto, per le colonie, per  i  lavori  pubblici  e  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Agli effetti degli articoli 16 (2° comma) e  22  (2°  comma)  della
legge 24 marzo 1921,  n.  312,  e  senza  pregiudizio  dell'esame  di
merito, e' ammessa la validita' delle domande di  riconoscimento  del
possesso di  diritti  esclusivi  di  pesca  presentate  entro  il  31
dicembre 1921. 
 
  All'art. 16 (1° comma) sono soppresse le parole «nei  riguardi  dei
concessionari e passano al patrimonio dello Stato».