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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2726

Modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori. (023U2726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le colonie, per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli effetti degli articoli 16 (2° comma) e 22 (2° comma) della legge 24 marzo 1921, n. 312, e senza pregiudizio dell'esame di merito, è ammessa la validità delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca presentate entro il 31 dicembre 1921.

All'art. 16 (1° comma) sono soppresse le parole «nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato».