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REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1921, n. 1604

Che proroga di un anno i termini di cui all'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del testo unico dalle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi. (021U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))