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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2472

Modifica dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori. (023U2472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-11-1923
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 6  della  legge  24  marzo  1921,  n.  312,  che  reca
provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori; 
 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737; 
 
  Visto  il  decreto-legge  29  aprile  1923,  n.  966,   concernente
l'esercizio delle assicurazioni private; 
 
  Considerata l'opportunita' di non estendere l'azione  dell'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni  oltre   i   limiti   stabiliti   dal
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del decreto-legge 24 novembre
1921, n. 1737, e di eliminare  l'obbligo  dell'assicurazione  per  la
concessione del credito peschereccio; 
 
  Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n.  1759,  che  stabilisce
norme  circa  l'ordinamento  delle  assicurazioni  agrarie  di  mutua
assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 6 della legge 24 marzo  1921,  n.  312,  e'  abrogato  e
sostituito dal seguente: 
 
  «La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi  di  cui
nel presente titolo potra' essere subordinata dall'istituto mutuante,
all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso  imprese  od
Enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o  di  parte  del
naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per  le
quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi  cui  possono  andare
soggetti. 
 
  «Per la detta assicurazione potranno essere anche  costituite,  fra
gli interessati,  associazioni  mutue  e  federazioni  provinciali  o
regionali. 
 
  «La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno
disciplinati  secondo  le   norme,   in   quanto   applicabili,   del
decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento». 
 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
conversione  in  legge  ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 21 ottobre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   Mussolini - Corbino - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi'  23  novembre
1923. 
 
    Atti del Governo, registro 218, foglio 191. - Granata.