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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2472

Modifica dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori. (023U2472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Considerata l'opportunità di non estendere l'azione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e di eliminare l'obbligo dell'assicurazione per la concessione del credito peschereccio;
Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, che stabilisce norme circa l'ordinamento delle assicurazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi di cui nel presente titolo potrà essere subordinata dall'istituto mutuante, all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso imprese od Enti legalmente operanti nel Regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggetti.

«Per la detta assicurazione potranno essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue e federazioni provinciali o regionali.

«La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Corbino - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, foglio 191. - Granata.