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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1921, n. 1737

Concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un Ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico. (021U1737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal:  13-12-1921

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, in virtù del quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato facoltizzato ad assumere in riassicurazione, per proprio conto, i rischi di qualsiasi genere per danni alle cose;
Considerata l'opportunità di consentire al detto Istituto nazionale di collaborare con l'industria privata per il migliore svolgimento del lavoro riassicurativo e per limitare la responsabilità del tesoro dello Stato in tale ramo di gestione;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di di Stato per l'industria e il commercio di concerto col ministro del tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a partecipare con propri mezzi ad un Ente industriale con sede in Roma che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico fra imprese operanti in Italia mediante atto pubblico amministrativo avanti al ministro per l'industria e il commercio nella forma di società commerciale; l'atto costitutivo e lo statuto saranno senz'altro depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma del codice di Commercio.

Con decreto del ministro per l'industria e il commercio, da esaminarsi di concerto col ministro del tesoro, sarano fissati i modi, i limiti e le garanzie della detta partecipazione.