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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1921, n. 1737

Concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un Ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico. (021U1737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal: 13-12-1921
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, in virtu' del quale
l'Istituto nazionale delle assicurazioni  e'  stato  facoltizzato  ad
assumere in riassicurazione, per proprio conto, i rischi di qualsiasi
genere per danni alle cose; 
 
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire   al   detto   Istituto
nazionale di collaborare con  l'industria  privata  per  il  migliore
svolgimento   del   lavoro   riassicurativo   e   per   limitare   la
responsabilita' del tesoro dello Stato in tale ramo di gestione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  di  Stato  per
l'industria e il commercio di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'Istituto  nazionale  delle   assicurazioni   e'   autorizzato   a
partecipare con propri mezzi ad un Ente industriale con sede in  Roma
che si costituisca per l'esercizio della  riassicurazione  e  per  la
gestione di rami  assicurativi  di  interesse  pubblico  fra  imprese
operanti in Italia mediante atto pubblico  amministrativo  avanti  al
ministro per l'industria e  il  commercio  nella  forma  di  societa'
commerciale; l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  saranno  senz'altro
depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma  del  codice  di
Commercio. 
 
  Con decreto  del  ministro  per  l'industria  e  il  commercio,  da
esaminarsi di concerto col ministro  del  tesoro,  sarano  fissati  i
modi, i limiti e le garanzie della detta partecipazione.