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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1923, n. 2328

Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione. (023U2328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1993)
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Testo in vigore dal:  25-11-1923 al: 29-11-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono approvate le annesse disposzioni, viste d'ordine Nostro dal Ministro pei lavori pubblici, in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale.