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REGIO DECRETO-LEGGE 29 marzo 1923, n. 1429

Esecuzione della convenzione adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali. (023U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-7-1923

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Industria e commercio, e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re, è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno alla Convenzione che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto ore per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione tenuta a Washington (29 ottobre - 29 novembre 1919), e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Cavazzoni - Teofilo Rossi - A. Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.