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REGIO DECRETO 30 settembre 1923, n. 2102

Ordinamento della istruzione superiore. (023U2102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-10-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale e col Guardasigilli, Ministro di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente decreto:

1° le nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;

2° nelle università e negli istituti superiori liberi.

Le università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ogni università e istituto avrà uno speciale statuto da approvarsi per decreto Reale, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione e quello delle finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle università e degli istituti.