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REGIO DECRETO 30 settembre 1923, n. 2102

Ordinamento della istruzione superiore. (023U2102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-10-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Nostro  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quelli  per  le  finanze  e  per
l'economia nazionale e col Guardasigilli, Ministro di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della
scienza  e  di  fornire  la  cultura   scientifica   necessaria   per
l'esercizio degli uffici e delle professioni. 
 
  Essa e' impartita, ai fini e agli  effetti  previsti  dal  presente
decreto: 
 
  1° le nelle  Regie  universita'  e  nei  Regi  istituti  superiori,
indicati nelle annesse tabelle A e B; 
 
  2° nelle universita' e negli istituti superiori liberi. 
 
  Le universita'  e  gli  istituti  hanno  personalita'  giuridica  e
autonomia  amministrativa,  didattica  e  disciplinare,  nei   limiti
stabiliti dal presente decreto  e  sotto  la  vigilanza  dello  Stato
esercitata dal Ministro della pubblica istruzione. 
 
  Ogni  universita'  e  istituto  avra'  uno  speciale   statuto   da
approvarsi per decreto Reale,  udito  il  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione. 
 
  Il Ministro  della  pubblica  istruzione  e  quello  delle  finanze
possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare
il regolare ed  efficace  funzionamento  delle  universita'  e  degli
istituti.