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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1802

Abolizione della imposta di successione nel nucleo familiare. (023U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La tassa stabilita dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, è soppressa per le successioni:

a) fra parenti in linea retta, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 per i figli adottivi;

b) fra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dello autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

La presente disposizione è applicabile alle successioni apertesi a partire dal 9 luglio 1923.