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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1802

Abolizione della imposta di successione nel nucleo familiare. (023U1802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-8-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La tassa stabilita dalla tariffa annessa alla  legge  24  settembre
1920, n. 1300, e' soppressa per le successioni: 
 
    a)  fra  parenti  in  linea  retta,  salvo  quanto  e'   disposto
nell'articolo 3 per i figli adottivi; 
 
    b) fra coniugi; 
 
    c) tra fratelli e sorelle; 
 
    d) tra zii e nipoti; 
 
    e) a favore dei discendenti di fratelli e  sorelle  dello  autore
della successione, se succedono per diritto di rappresentazione. 
 
  La presente disposizione e' applicabile alle successioni apertesi a
partire dal 9 luglio 1923.