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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1923, n. 966

Concernente l'esercizio delle assicurazioni private. (023U0966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-5-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 4 aprile 1918, n. 305, che  reca  provvedimenti  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla  durata  della  vita  umana  da
parte di un Istituto nazionale di assicurazione; 
 
  Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639,  che  proroga  le
disposizioni  dell'art.  29  della  legge  4  aprile  1912,  n.  305,
contenente provvedimenti per l'esercizio  delle  assicurazioni  sulla
vita; 
 
  Visto il decreto-legge 29  gennaio  1920,  n.  115,  sull'esercizio
delle assicurazioni e delle riassicurazioni; 
 
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1921, n.  1737,  concernente  la
partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un  Ente
industriale, con sede in Roma, che  si  costituisca  per  l'esercizio
della riassicurazione e per  la  gestione  di  rami  assicurativi  di
interesse pubblico; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che converte in  legge  il
decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, numero 1254, e il R.  decreto
2 settembre  1919,  n.  1761,  concernenti  norme  per  la  messa  in
liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita  anche  quando
esercitino quelle sui danni; 
 
  Ritenuta  l'urgenza  di  stabilire   le   norme   per   l'esercizio
dell'assicurazione sulla durata della vita umana,  e  considerata  la
opportunita' di coordinare o riunire in unico testo  le  disposizioni
relative all'esercizio di ogni forma di assicurazione; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per  l'industria  e
il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei  ministri,
Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e degli affari di
culto, e col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette al presente decreto tutte  le  imprese  nazionali  ed
estere, comunque costituite, che esercitino: 
 
  a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo 
     e in qualsiasi forma; 
 
  b) l'industria delle riassicurazioni. 
 
  E' altresi' soggetto al presente decreto l'Istituto nazionale delle
assicurazioni costituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305. 
 
  Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente  decreto  le
assicurazioni  stipulate   nel   Regno   da   imprese   nazionali   o
rappresentanze di imprese estere debbono dalle imprese Stesse  essere
comprese nel portafoglio italiano. 
 
  Debbono, altresi', essere comprese  nel  portafoglio  italiano,  le
assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente
comma quando siano eseguibili nel Regno.