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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1923, n. 966

Concernente l'esercizio delle assicurazioni private. (023U0966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-5-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 4 aprile 1918, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione;
Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, sull'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un Ente industriale, con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, numero 1254, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1761, concernenti norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quelle sui danni;
Ritenuta l'urgenza di stabilire le norme per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana, e considerata la opportunità di coordinare o riunire in unico testo le disposizioni relative all'esercizio di ogni forma di assicurazione;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono soggette al presente decreto tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitino:

a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo
e in qualsiasi forma;

b) l'industria delle riassicurazioni.

È altresì soggetto al presente decreto l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto le assicurazioni stipulate nel Regno da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere debbono dalle imprese Stesse essere comprese nel portafoglio italiano.

Debbono, altresì, essere comprese nel portafoglio italiano, le assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel Regno.