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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 399

Che reca le disposizioni che conferiscono la facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato. (023U0399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, numero 196 e la legge 1° luglio 1906, n. 302;
Considerata la necessità di togliere ogni limitazione alla facoltà conferita al Governo per la cessione all'industria privata degli impianti telefonici di Stato esistenti, e di apportare le opportune variazioni ed aggiunte alle norme attualmente in vigore sul servizio telefonico;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È riservato allo Stato il diritto di impianto e di esercizio di linee telefoniche ad uso sì privato che pubblico.

Rimane tuttavia libero a chiunque il diritto di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purché, i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.