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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 399

Che reca le disposizioni che conferiscono la facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato. (023U0399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, numero  196  e  la
legge 1° luglio 1906, n. 302; 
 
  Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14
aprile 1918, n. 529; 
 
  Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1405; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  togliere  ogni  limitazione   alla
facolta' conferita al Governo per la cessione  all'industria  privata
degli impianti telefonici di  Stato  esistenti,  e  di  apportare  le
opportune variazioni ed aggiunte alle norme attualmente in vigore sul
servizio telefonico; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' riservato allo Stato il diritto di impianto e  di  esercizio  di
linee telefoniche ad uso si' privato che pubblico. 
 
  Rimane tuttavia libero a  chiunque  il  diritto  di  stabilire  per
proprio uso esclusivo comunicazioni  telefoniche  nei  propri  fondi,
purche', i fili non passino sopra o sotto  il  suolo  pubblico  o  la
proprieta' altrui.