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REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1923, n. 363

Che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato. (023U0363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale dello Stato;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 9, 10 e 16 della citata legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro Segretario di Stato delle finanze e del tesoro e con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In deroga delle disposizioni della legge 2 giugno 1910, n. 277, sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione delle foreste e dei terreni boscati, cespugliati, nudi e coltivi, formanti parte del patrimonio dell'Azienda del Demanio forestale di Stato descritti nella tabella allegata al presente decreto e vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondono ai fini della legge medesima, o sono suscettivi d'importanti trasformazioni culturali. È pure data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione di quei piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.