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REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1923, n. 363

Che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato. (023U0363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-4-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n.  277,  per  il  Demanio  forestale
dello Stato; 
 
  Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni agli articoli  9,
10 e 16 della citata legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto col Ministro  Segretario  di  Stato  delle
finanze e del tesoro e con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  In deroga delle disposizioni della legge 2  giugno  1910,  n.  277,
sulla inalienabilita' della proprieta' boschiva dello Stato, e'  data
facolta' al Ministero  di  agricoltura  di  promuovere  l'alienazione
delle foreste e dei terreni boscati,  cespugliati,  nudi  e  coltivi,
formanti parte del patrimonio dell'Azienda del Demanio  forestale  di
Stato descritti nella tabella allegata al presente decreto e  vistata
d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che,  per  la  loro  natura,
ubicazione e limitata estensione, non  corrispondono  ai  fini  della
legge  medesima,  o  sono  suscettivi   d'importanti   trasformazioni
culturali. E' pure data  facolta'  al  Ministero  di  agricoltura  di
promuovere l'alienazione di quei piccoli appezzamenti  nelle  foreste
demaniali, la cui cessione si  riconosca  necessaria  per  soddisfare
esigenze locali  di  abitazione  o  di  industria,  sempre  che  tali
alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.