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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, è abolito il monopolio dei fiammiferi ed è istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2002)
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Testo in vigore dal:  11-4-1923 al: 15-3-1938
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848, nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione;
Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E ed è istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

Pei fiammiferi di legno parafinati:

in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);

in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).

Pei fiammiferi di legno solferati:

in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).

Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sarà variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.