stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, è abolito il monopolio dei fiammiferi ed è istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-3-1938
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 2 del D. L. 3 luglio 1921, n. 848, nella parte riguardante l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E, e la sua sostituzione con una imposta di fabbricazione;
Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2, occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione e determinarne anche la data di attuazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° giugno 1923 è abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E ed è istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

Pei fiammiferi di legno parafinati:

in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);

in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).

Pei fiammiferi di legno solferati:

in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).
((3))


Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sarà variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.

--------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 24 febbraio 1938, n. 71, convertito senza modificazioni dalla L. 25 aprile 1938, n. 577, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il corrente esercizio finanziario è modificata come appresso per ognuna delle seguenti unità di condizionamento:
Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2851 a L. 0,2555;
Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1434 a L. 0,1287;
Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2876 a L. 0,2584;
Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,2875 a L. 0,2583;
Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,1785 a L. 0,1544;
Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1781 a L. 0,1540;
Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3108 a L. 0,2453;
Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,17 a L. 0,1324;
Bustine di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,076 a L. 0,0581;
Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1247 a L. 0,1146;
Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1258 a L. 0,1158;
Bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata da L. 0,3617 a L. 0,3293;
Bustine di cartoncino contenenti 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,1352 a L. 0,1268;
Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,2397, a L. 0,2254;
Busta pubblicitaria di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva gigante) da L, 0.1159 a L. 0,0893;
Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato variamente colorato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo (uso camera) da L. 0,5894 a L. 0,5333;
Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale da L. 0,1469 a L. 0,1253;
Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « Tizzoncini » controvento con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1955 a L. 0,1692;
Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1245 a L. 0,1084;
Astuccio contenente un rotolo con 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo da L. 0,4900 a L. 0,4388;
Astuccio contenente un rotolo con 200 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 0,9003 a L. 0,7995;
Astuccio contenente un rotolo con 300 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 1,3319 a L. 1,1850;
Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1093 a L. 0,0967;
Busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno Solforato con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0796 a L. 0,0698".