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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, è abolito il monopolio dei fiammiferi ed è istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2002)
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Testo in vigore dal: 16-3-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 2 del D.  L.  3  luglio  1921,  n.  848,  nella  parte
riguardante l'abolizione del  monopolio  di  vendita  dei  fiammiferi
istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato  E,  e  la  sua
sostituzione con una imposta di fabbricazione; 
 
  Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2,  occorre  disciplinare
con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione
e determinarne anche la data di attuazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A decorrere dal 1° giugno 1923 e' abolito il monopolio  di  vendita
dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto  1916,  n.  1090,
allegato E ed e' istituita in sua vece una imposta  di  fabbricazione
sui fiammiferi di cera e di  legno  (parafinati  o  solforati)  nella
misura seguente: 
 
  Pei fiammiferi di cera: 
 
  in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti). 
 
  Pei fiammiferi di legno parafinati: 
 
  in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci); 
 
  in  scatole  da  200  fiammiferi  ognuna  (da  camera)   cent.   60
(sessanta); 
 
  in  scatole  da  30  fiammiferi  ognuna  (controvento)   cent.   40
(quaranta); 
 
  in  scatole  da  28  fiammiferi  ognuna  (minerva)   centesimi   15
(quindici). 
 
  Pei fiammiferi di legno solferati: 
 
  in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci). 
                                                                ((3)) 
 
  Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati,  col  consenso
del Ministero delle  finanze,  sara'  variata  in  corrispondenza  la
misura della imposta da pagarsi allo Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  24  febbraio  1938,  n.   71,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 25 aprile  1938,  n.  577,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "L'imposta sulla fabbricazione dei  fiammiferi
per il corrente esercizio finanziario e' modificata come appresso per
ognuna delle seguenti unita' di condizionamento: 
    Scatola  di   cartone   contenente   100   cerini   normali   con
sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2851 a L. 0,2555; 
    Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo  amorfo
(di sicurezza) da L. 0,1434 a L. 0,1287; 
    Scatola  di   cartone   contenente   100   cerini   ridotti   con
sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2876 a L. 0,2584; 
    Scatola di cartone contenente  100  cerini  ridotti  con  fosforo
amorfo (di sicurezza) da L. 0,2875 a L. 0,2583; 
    Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con  sesquisolfuro
di fosforo da L. 0,1785 a L. 0,1544; 
    Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo
(di sicurezza) da L. 0,1781 a L. 0,1540; 
    Scatola di cartone contenente  100  cerini  giganti  con  fosforo
amorfo (di sicurezza) da L. 0,3108 a L. 0,2453; 
    Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con
fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,17 a L. 0,1324; 
    Bustine di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti,  con
fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,076 a L. 0,0581; 
    Scatola di legno contenente 50 fiammiferi  di  legno  paraffinato
(di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1247 a L. 0,1146; 
    Scatola di legno contenente 50 fiammiferi  di  legno  paraffinato
(di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1258 a L. 0,1158; 
    Bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato
con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata  da  L.
0,3617 a L. 0,3293; 
    Bustine  di  cartoncino  contenenti  28   fiammiferi   di   legno
paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,1352 a L. 0,1268; 
    Doppia bustina di cartoncino contenente 48  fiammiferi  di  legno
paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,2397, a L. 0,2254; 
    Busta pubblicitaria di cartoncino  contenente  20  fiammiferi  di
legno paraffinato e colorato (tipo Minerva gigante) da L, 0.1159 a L.
0,0893; 
    Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato
variamente colorato con capocchia al sesquisolfuro  di  fosforo  (uso
camera) da L. 0,5894 a L. 0,5333; 
    Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo  (di
sicurezza) tipo controvento normale da L. 0,1469 a L. 0,1253; 
    Scatola  di  legno  contenente  40  fiammiferi  «  Tizzoncini   »
controvento con fosforo amorfo (di  sicurezza)  da  L.  0,1955  a  L.
0,1692; 
    Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato,
controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1245 a L. 0,1084; 
    Astuccio contenente un  rotolo  con  100  fiammiferi  di  cartone
colorato e paraffinato con accensione a strappo da  L.  0,4900  a  L.
0,4388; 
    Astuccio  contenente  un  rotolo  con  200  fiammiferi  del  tipo
sopraindicato da L. 0,9003 a L. 0,7995; 
    Astuccio  contenente  un  rotolo  con  300  fiammiferi  del  tipo
sopraindicato da L. 1,3319 a L. 1,1850; 
    Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi
di legno solforati con sesquisolfuro di fosforo, da L.  0,1093  a  L.
0,0967; 
    Busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di  legno  Solforato
con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0796 a L. 0,0698".