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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1852

Che modifica il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con successivo decreto 25 novembre 1920, n. 1736, circa il conferimento delle cattedre vacanti negli Istituti stessi. (022U1852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-2-1923 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con Nostro decreto 25 novembre 1920, numero 1736;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato con la legge 25 luglio 1922, numero 1147;

Udito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 23 del regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con Nostro decreto 25 novembre 1920, n. 1736, è sostituito il seguente:

«A coprire le cattedre vacanti, si provvede con pubblico concorso per professore straordinario con le norme vigenti per i concorsi a cattedre delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore o con trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università o di Istituto d'istruzione superiore o con nomina di un graduato in concorso universitario. Negli ultimi due casi, è necessaria la proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto e, quando si tratti di nomina di un graduato in concorso universitario, occorre che la proposta stessa venga fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di P. I. in ordine agli atti del concorso, ma, anche trattandosi di concorso per ordinario, i graduati dopo il primo possono essere nominati soltanto straordinari».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.