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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1852

Che modifica il regolamento organico per gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con successivo decreto 25 novembre 1920, n. 1736, circa il conferimento delle cattedre vacanti negli Istituti stessi. (022U1852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  regolamento  organico  per  gli  Istituti  superiori  di
magistero femminile di  Roma  e  di  Firenze,  approvato  con  Nostro
decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e modificato con Nostro  decreto  25
novembre 1920, numero 1736; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato  con
la legge 25 luglio 1922, numero 1147; 
 
  Udito il Consiglio superiore di istruzione pubblica; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Al primo comma  dell'art.  23  del  regolamento  organico  per  gli
Istituti superiori di magistero  femminile  di  Roma  e  di  Firenze,
approvato con Nostro decreto 9 ottobre 1919, n.  1968,  e  modificato
con Nostro decreto 25  novembre  1920,  n.  1736,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  «A coprire le cattedre vacanti, si provvede con  pubblico  concorso
per professore straordinario con le norme vigenti per  i  concorsi  a
cattedre delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore  o
con trasferimento di  un  professore  ordinario  o  straordinario  di
Universita' o di Istituto d'istruzione superiore o con nomina  di  un
graduato  in  concorso  universitario.  Negli  ultimi  due  casi,  e'
necessaria la  proposta  del  Consiglio  direttivo  dell'Istituto  e,
quando si tratti di nomina di un graduato in concorso  universitario,
occorre che la proposta  stessa  venga  fatta  entro  un  anno  dalla
deliberazione del Consiglio superiore di P. I. in  ordine  agli  atti
del concorso, ma, anche trattandosi  di  concorso  per  ordinario,  i
graduati   dopo   il   primo   possono   essere   nominati   soltanto
straordinari». 
 
  Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1922 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 MUSSOLINI - GENTILE. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.