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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1798

Concernente la costituzione del Comitato degli ammiragli, e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi della R. marina. (022U1798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-1-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della R. marina, modificato con i Regi decreti-legge in data 2 maggio 1920, n. 643, e 20 febbraio 1921, n. 219;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro della marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Nell'articolo 3 del R. decreto
1. febbraio 1920, n. 156, il secondo alinea è sostituito dai seguenti:

«L'Ammiraglio previsto dal ruolo organico, quando tal grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra - Presidente.

Quando l'Ammiraglio, previsto dal ruolo organico, riveste una carica incompatibile con quella di Presidente del Comitato degli Ammiragli, oppure ricopre contemporaneamente la carica di Presidente del Consiglio Superiore di Marina, e quando il grado di Ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra, è chiamato a far parte del Comitato degli Ammiragli il Vice Ammiraglio più anziano in ruolo, prescindendo da quelli che coprono le cariche di Presidente del Consiglio Superiore di Marina e di Capo di Stato Maggiore della Marina. Detto Vice Ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla Capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli Ammiragli.

In mancanza dell'Ammiraglio assumerà la Presidenza del Comitato degli Ammiragli il Vice Ammiraglio più anziano fra quelli che fanno parte del Comitato stesso.