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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1922, n. 1798

Concernente la costituzione del Comitato degli ammiragli, e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi della R. marina. (022U1798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-1-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto  1°  febbraio  1920,  n.  156,  relativo  alla
costituzione ed alle  attribuzioni  dei  Corpi  consultivi  della  R.
marina, modificato con i Regi decreti-legge in data 2 maggio 1920, n.
643, e 20 febbraio 1921, n. 219; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro della marina, di  concerto  con  quello
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'articolo 2 del Regio decreto-legge 2  maggio  1920,  n.  643,  e'
abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  «Nell'articolo 3 del R.  decreto  1.  febbraio  1920,  n.  156,  il
secondo alinea e' sostituito dai seguenti: 
 
  «L'Ammiraglio previsto dal ruolo  organico,  quando  tal  grado  e'
ricoperto  per  effetto  di  avanzamento  per  merito  di  guerra   -
Presidente. 
 
  Quando l'Ammiraglio,  previsto  dal  ruolo  organico,  riveste  una
carica incompatibile con quella  di  Presidente  del  Comitato  degli
Ammiragli, oppure ricopre contemporaneamente la carica di  Presidente
del Consiglio Superiore di Marina, e quando il  grado  di  Ammiraglio
non e' coperto per effetto di avanzamento  in  tempo  di  guerra,  e'
chiamato a far parte del Comitato degli Ammiragli il Vice  Ammiraglio
piu' anziano in ruolo, prescindendo da quelli che coprono le  cariche
di Presidente del Consiglio Superiore di Marina e di  Capo  di  Stato
Maggiore della Marina. Detto  Vice  Ammiraglio  coprira'  in  massima
altra carica e sara' chiamato alla Capitale per prendere  parte  alle
adunanze del Comitato degli Ammiragli. 
 
  In mancanza dell'Ammiraglio assumera' la  Presidenza  del  Comitato
degli Ammiragli il Vice Ammiraglio piu' anziano fra quelli che  fanno
parte del Comitato stesso.