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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1770

Concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia. (022U1770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica e le sue successive modificazioni;
Ritenuto necessario di modificare il trattamento al personale militare coloniale nei casi di operazioni;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il R. D. 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato, è variato come segue:

1. - È abrogato il comma che fa seguito alla lettera f) dell'articolo 12, riguardante «le operazioni di colonne miste».

Dopo la lettera g) dell'articolo suddetto è aggiunto quanto segue:

«F) Agli ufficiali facenti parte di colonne e reparti impiegati in operazioni può essere corrisposta, durante le medesime, la seguente «indennità giornaliera di operazioni», riducibile fino alla metà, a seconda del carattere delle operazioni stesse:

«Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15
«Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
«Tenenti Colonnelli, Maggiori e primi Capitani . . . . » 10
«Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8
«Subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

«I casi in cui spetta tale indennità, la misura di essa e la sua durata sono determinati dai Governatori.

«Nei casi in cui è concessa l'indennità intera, i Governatori possono disporre, quando per circostanze eccezionali lo ravvisino necessario, che oltre all'indennità di cui sopra, venga distribuita, gratuitamente, agli ufficiali la razione viveri in natura stabilita per la truppa.

«L'indennità giornaliera di operazioni non è cumulabile con l'indennità di residenza disagiata. Qualora però l'ufficiale che prende parte alle operazioni che danno diritto all'indennità giornaliera sopra stabilita, goda già dell'indennità di residenza disagiata, percepisce quella delle due indennità che è di misura superiore.

«I Governatori hanno facoltà di accordare l'indennità giornaliera di operazioni ridotta a metà, anche nei casi di trasferimento per cambio di sede dei reparti, che richiedano più di una giornata di marcia».

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39. - Negli stessi casi indicati per gli ufficiali nella lettera F) dell'articolo 12, e con le stesse norme, può essere corrisposta ai sottufficiali e militari di truppa italiani dei Regi Corpi di Truppe Coloniali, compresi quelli dell'Arma e dei CC. RR., la seguente indennità giornaliera di operazioni:

«Marescialli dei tre gradi . . . . . . . . . . . . . L. 3,00
«Brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri
e sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,00
«Appuntati, Caporali maggiori, carabinieri,
caporali e soldati . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,50

«I sottufficiali ed i militari di truppa dei reparti meharisti, quando prendano parte ad operazioni con diritto all'indennità giornaliera di operazioni, percepiscono, ridotta a metà, quella pel servizio speciale di meharisti, prevista dalla tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali in Libia.»

2. - È abrogato l'articolo 18.