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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1770

Concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia. (022U1770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte  in  legge  il
Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247,  riguardante  la  sovranita'
del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n.  749,  ed  il  Nostro  decreto  20
novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle
colonie; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  22  gennaio  1914,  n.  147,   relativo
all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica e le  sue
successive modificazioni; 
 
  Ritenuto necessario  di  modificare  il  trattamento  al  personale
militare coloniale nei casi di operazioni; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie,
di concerto con quelli per la guerra e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il R. D. 22 gennaio 1914, n. 147,  successivamente  modificato,  e'
variato come segue: 
 
  1.  -  E'  abrogato  il  comma  che  fa  seguito  alla  lettera  f)
dell'articolo 12, riguardante «le operazioni di colonne miste». 
 
  Dopo la lettera g) dell'articolo suddetto e' aggiunto quanto segue: 
 
    «F) Agli ufficiali facenti parte di colonne e  reparti  impiegati
in operazioni  puo'  essere  corrisposta,  durante  le  medesime,  la
seguente «indennita' giornaliera di operazioni», riducibile fino alla
meta', a seconda del carattere delle operazioni stesse: 
 
    «Ufficiali generali  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 15 
    «Colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 12 
    «Tenenti Colonnelli, Maggiori e primi Capitani . . . .   » 10 
    «Capitani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »  8 
    «Subalterni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »  6 
 
  «I casi in cui spetta tale indennita', la misura di essa e  la  sua
durata sono determinati dai Governatori. 
 
  «Nei casi in cui e' concessa  l'indennita'  intera,  i  Governatori
possono disporre, quando per  circostanze  eccezionali  lo  ravvisino
necessario, che oltre all'indennita' di cui sopra, venga distribuita,
gratuitamente, agli ufficiali la razione viveri in  natura  stabilita
per la truppa. 
 
  «L'indennita' giornaliera  di  operazioni  non  e'  cumulabile  con
l'indennita' di residenza disagiata. Qualora  pero'  l'ufficiale  che
prende  parte  alle  operazioni  che  danno  diritto   all'indennita'
giornaliera sopra stabilita, goda gia' dell'indennita'  di  residenza
disagiata, percepisce quella delle due indennita' che  e'  di  misura
superiore. 
 
  «I Governatori hanno facolta' di accordare l'indennita' giornaliera
di operazioni ridotta a meta', anche nei casi  di  trasferimento  per
cambio di sede dei reparti, che richiedano piu' di  una  giornata  di
marcia». 
 
  L'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Articolo 39. - Negli stessi casi indicati per gli ufficiali  nella
lettera F) dell'articolo 12, e  con  le  stesse  norme,  puo'  essere
corrisposta ai sottufficiali e militari di truppa italiani  dei  Regi
Corpi di Truppe Coloniali, compresi quelli dell'Arma e dei  CC.  RR.,
la seguente indennita' giornaliera di operazioni: 
 
    «Marescialli dei tre gradi . . . . . . . . . . . . .  L. 3,00 
    «Brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri 
     e sergenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   » 1,00 
    «Appuntati, Caporali maggiori, carabinieri, 
     caporali e soldati  . . . . . . . . . . . . . . . .   » 0,50 
 
  «I sottufficiali ed i militari di  truppa  dei  reparti  meharisti,
quando  prendano  parte  ad  operazioni  con  diritto  all'indennita'
giornaliera di operazioni, percepiscono, ridotta a meta', quella  pel
servizio  speciale  di  meharisti,  prevista  dalla   tabella   delle
indennita' per servizi e posizioni speciali in Libia.» 
 
  2. - E' abrogato l'articolo 18.